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Legge 904/1977, Art. 12 – Trattamento fiscale delle cooperative

L’art. 12 della Legge 904/77

La Legge 16 dicembre 1977, n. 904, dedicata al trattamento fiscale delle persone giuridiche, dei dividendi e di altre operazioni sul capitale delle società, contiene un articolo, il n. 12, che riguarda in modo specifico le società cooperative. La norma stabilisce che non sono tassabili, in quanto “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi”, gli utili destinati a riserva permanentemente indivisibile secondo i criteri stabiliti dall’art. 26 della “Legge Basevi”.
Questa disposizione di legge ha acquisito grande importanza sia dal punto di vista di principio, per il riconoscimento, che vi si esprime, del carattere peculiare delle riserve cooperative, in applicazione della “Basevi” e dello stesso art. 45 della Costituzione sia dal punto di vista pratico, per il sostegno che l’intassabilità delle riserve ha dato e dà alla patrimonializzazione dell’impresa cooperativa “a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904

Art. 12

“Fermo restando quanto disposto dal titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.”

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