Delibera ANAC N. 397 del 6 settembre 2023
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera N. 397 del 6 settembre 2023, ha chiarito quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023, ovvero la mera iscrizione nel Registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Pertanto la mera iscrizione nel Registro degli indagati non comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.
Nello specifico, ai sensi della nuova disciplina, in tema di illecito professionale grave, dettata dal D.Lgs. 36/2023, applicabile alle procedure di affidamento indette successivamente alla data del 1° luglio 2023, l’iscrizione dell’operatore economico nel Registro degli indagati ex art. 335 c.p.p., in quanto non espressamente citata nel comma 6 dello stesso art. 98, tra i “mezzi adeguati di prova”, non può formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall’art. 95, comma 1, lett. e), nei termini illustrati nella Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 397 del 6 settembre 2023. Con specifico riferimento alla disciplina in tema di contratti pubblici, il combinato disposto dell’art. 335-bis c.p.p. con l’art. 98, comma 6 lett. g) del D.Lgs 36/2023 e la tassatività dei fatti costituenti grave illecito professionale e dei mezzi di prova adeguati ai fin della loro valutazione (ex art. 95, comma 1, lett. e) del Codice) determina di fatto l’impossibilità di escludere dalle gare d’appalto i soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., fermo restando quanto previsto dall’art. 110-quater disp. att. c.p.p. Sotto tale profilo, si registra quindi, un netto cambiamento della disciplina del grave illecito professionale rispetto a quella dettata dal previgente art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e oggetto di specifiche indicazioni da parte dell’Anac con Linee guida n. 6.