Cerca
Close this search box.

Principali novità in tema di raggruppamenti e consorzi ordinari

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 in tema di raggruppamenti e consorzi ordinari concernono la partecipazione alle procedure ed alla regolamentazione delle quote assegnate ai componenti del raggruppamento ai fini della qualificazione e della esecuzione del contratto, nonché il conseguente regime di responsabilità collocato in capo ai medesimi operatori economici raggruppati (o consorziati) – cfr. commi 2, 9, 11 e 14 dell’art. 68 del nuovo Codice.

Siffatte nuove regole scaturiscono dal pronunciamento della Corte di Giustizia UE che, sotto tale specifico profilo, ha avuto modo di accertare l’incompatibilità delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento rispetto ai principi e precetti sanciti dal diritto unionale e, in particolare, dalle direttive europee che disciplinano la materia.

Fermo quanto sopra, le restanti previsioni recate dall’art. 68 de quo ricalcano invece i contenuti della precedente normativa dettata dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

Iniziamo l’analisi dell’art. 68 con la novità introdotta in materia di partecipazione alle procedure di gara, prevista al comma 14.

Con il nuovo Codice, viene meno il precedente divieto assoluto di contemporanea partecipazione autonoma dell’operatore economico che partecipa alla stessa gara in forma raggruppata, agevolando una maggiore flessibilità in ordine alla sostituzione, in gara o in esecuzione, del soggetto raggruppato o consorziato (cfr. anche l’art. 97 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023), aderendo ad un approccio sostanzialista e maggiormente inclusivo nella regolamentazione dell’accesso degli operatori economici, anche raggruppati, alle procedure di affidamento in oggetto, in conformità ai principi europei,

Ovvero, il nuovo Codice consente la contemporanea partecipazione di un operatore economico, sia come singolo, sia in raggruppamento temporaneo di concorrenti o in un consorzio ordinario, ad eccezione che non siano integrati i presupposti previsti dall’art. 95, comma 1, ovvero, qualora, sussistano rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara. In questa ipotesi, troverà applicazione l’art. 97 del D.Lgs 36/2023 rubricato “Cause di esclusione di partecipanti ai raggruppamenti”.

Di seguito, si riporta il testo a fronte delle disposizioni

Vecchio Codice – Art. 48Nuovo Codice – Art. 68
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (…)14. La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Articoli recenti

Newsletter

Se ricevere i nostri articoli direttamente sulla tua mail, iscriviti alla nostra newsletter.