Nel nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) è prevista un’importante novità, ovvero lo scorporo dall’importo soggetto a ribasso non solo dei costi della sicurezza, ma anche di quelli della manodopera.
Una differenza rispetto al D.Lgs. n. 50/2016 che viene sancita con l’art. 41, comma 14, del d.Lgs. n. 36/2023, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5665/2023, con la quale ha accolto l’appello di un operatore, disponendo l’aggiudicazione in suo favore di un appalto di servizi.
La questione era nata dal fatto che la Stazione appaltante aveva suddiviso l’importo a base di gara in costo complessivo del servizio e in spese generali, includendo i costi della manodopera in quelli del servizio, secondo la lex specialis ritenuti non soggetti a ribasso.
Di conseguenza, per la natura stessa del servizio (erogazione di servizi di assistenza sociale), l’aggiudicataria avrebbe sostanzialmente applicato in maniera illegittima dei ribassi sul costo della manodopera.
Nel dirimere la questione, Palazzo Spada ha quindi richiamato l’art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera una netta “inversione di rotta” rispetto al d.lgs. 50/2016, laddove dispone: “14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
In questo modo è possibile per l’operatore economico proporre un ribasso che coinvolga il costo della manodopera per ottenere una più efficiente organizzazione aziendale, armonizzando oltretutto il criterio di delega con l’art. 41 della Costituzione.
Di seguito, il testo dell’art. 41 c. 14
Nuovo Codice – Art. 41 c. 14 |
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. |