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Approfondimento sulle novità giuridiche per la cooperazione di lavoro

Cara Cooperatrice, Caro Cooperatore, questo è il quarto numero della nuova newsletter di Legacoop Produzione e Servizi dedicata alle novità giuridiche (leggi, atti regolamentari e delle Autorità di regolazione, ma anche pronunce giurisprudenziali) potenzialmente di interesse per le cooperative associate. La nuova newsletter è parte integrante del nuovo piano di comunicazione, che ha l’obiettivo di rendere sempre più partecipi le cooperative alla vita dell’associazione, per questo motivo consigli per migliorare la newsletter e segnalazioni di contenuti che possono essere utili per tutte le associate sono ben accetti!  
Pubblicati i decreti con le ammissioni ai Fondi MIT per le revisioni prezzi del secondo semestre 2021 e del secondo trimestre 2023  
In Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIT 9 agosto 2023, che ripartisce le risorse per le istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel secondo semestre 2021. Sono state ritenute ammissibili istanze per complessivi 103 milioni di euro circa, a fronte di richieste per circa 121 milioni di euro.Inoltre, in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2023 è stata data pubblicità della pubblicazione sul sito del MIT – sezione amministrazione trasparente – del Decreto dipartimentale n. 190 dell’8 settembre 2023, che provvede al riparto delle risorse relative alle istanze di revisione prezzi del secondo trimestre 2023. Sono state ritenute ammissibili complessive 2913 domande, corrispondenti a risorse per circa 458 milioni di euro iva compresa.  
L’Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità a fini IRAP dei ristorni, a prescindere dal loro trattamento contabile 
Con risposta a Consulenza giuridica richiesta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane n. 956–37/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito al quesito circa la deducibilità o meno, a fini IRAP, dei ristorni erogati dalle cooperative e trattati quale prelievo dall’utile, confermando l’interpretazione prospettata dalla stessa Alleanza delle Cooperative.In particolare: ◾ l’Agenzia afferma anzitutto che il ristorno conserva la stessa natura a prescindere dal trattamento contabile (“Il ristorno rilevato nello stato patrimoniale, dunque, mantiene la ”natura” di componente «reddituale» che rettifica i costi/ricavi rilevati al momento dall’apporto effettuato dai soci della cooperativa, assumendo una qualificazione diversa rispetto agli utili prodotti dalla stessa cooperativa…”); ◾ sulla base di tali premesse, si sancisce che il ristorno “prelevato dall’utile” deve essere trattato ai fini IRAP allo stesso modo del ristorno “imputato a conto economico”, riconoscendo così il diritto della cooperativa alla deduzione dei ristorni dal valore della produzione IRAP a prescindere dal trattamento contabile adottato.   Per approfondimenti, si rinvia alla lettura integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate e alla nota redatta dagli Uffici Fiscali e Legislativi dell’Alleanza delle Cooperative Italiane
Superate le 3.000 stazioni appaltanti qualificate 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha pubblicato un primo Report sullo stato di avanzamento del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti.  Dai dati, aggiornati al 29 settembre 2023, emerge come, a tale data, 2.613 soggetti abbiano ottenuto l’iscrizione nel registro tenuto da ANAC, cui vanno sommate altre 526 stazioni appaltanti qualificate con riserva, grazie all’abilitazione di diritto concessa a unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni fino al 30 giugno 2023. Dai dati emerge anche come la maggior parte delle stazioni appaltanti qualificate abbiano ottenuto l’iscrizione nella categoria più alta, che consente di gestire procedure di lavori ovvero di servizi/forniture senza limiti di importo.  Per fare una valutazione dell’andamento del processo di qualificazione, ovviamente, tali numeri andrebbero rapportati al numero totale di stazioni appaltanti potenzialmente operative. Tale numero è sempre stato controverso (secondo alcuni, si parlava di numeri che oscillavano tra 26.000 e 36.000 stazioni appaltanti; secondo il Presidente dell’ANAC Busia, il raffronto andrebbe fatto rispetto alle circa 12.000 effettivamente attive negli ultimi 5 anni).  Già l’esistenza di una incertezza sullo stesso numero di stazioni appaltanti dovrebbe rendere chiaro come vi sia una esigenza di razionalizzazione. Resterà da vedere se al processo di qualificazione formale avviato, condivisibilmente, con il nuovo Codice dei contratti, corrisponderà una reale razionalizzazione del sistema e una qualificazione effettiva dei soggetti pubblici che operano sul mercato.  
Con il nuovo codice dei contratti la mera iscrizione nel registro degli indagati non rileva mai quale causa di esclusione 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con Delibera 397 del 6 settembre 2023, ha effettuato una ricognizione del nuovo quadro normativo in materia di cause di esclusione.In particolare, ha confermato che deve ritenersi superato l’orientamento, consolidatosi nella vigenza del precedente Codice, per cui poteva formare oggetto di valutazione, da parte della stazione appaltante, come grave illecito professionale ex art. 80, comma 5 del Codice, anche la pendenza di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società, o anche il caso in cui il legale rappresentante o socio di maggioranza della società aggiudicataria sia destinatario di una misura cautelare interdittiva. Ebbene, ricorda l’Autorità che, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, «tra gli adeguati mezzi di prova, l’art. 98, comma 6, lett. g), mentre cita espressamente (oltre ai provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, alle sentenze di condanna non definitive, al decreto penale di condanna non irrevocabile) gli atti di cui all’art. 407-bis, comma 1, c.p.p., ossia gli atti con i quali il pubblico ministero esercita l’azione penale, non indica anche l’iscrizione nel registro degli indagati di cui all’art. 335 c.p.p.». Ciò, verosimilmente, per una «esigenza di coordinamento del d.lgs. 36/2023 con la riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), il quale ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis (“Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi”), ai sensi della quale «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito». La predetta disposizione, prevede quindi che l’iscrizione nel registro degli indagati “da sola” non può determinare effetti pregiudizievoli (anche di natura amministrativa) per l’indagato.»
Disposta la possibilità per SACE di intervenire per favorire il rilascio di garanzie per opere PNRR
Nel contesto del d.l. n. 124/2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (anche conosciuto come “Decreto Mezzogiorno”) è stata approvata una norma di interesse in materia di appalti pubblici.  In particolare, all’articolo 17, comma 2, del d.l. in esame, si dispone che SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate – entro il 31 dicembre 2023 – a condizioni di mercato, può ricorrere, operando secondo adeguati standard prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato. Ciò al dichiarato fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente.  Questa misura potrà costituire un aiuto alle imprese a fronte della sempre crescente richiesta di garanzie, a fronte della grande mole di opere da avviare nell’ambito del PNRR.
Il TAR Lazio conferma la non sanabilità, tramite soccorso istruttorio, delle carenze documentali che possano incidere sul punteggio attribuibile all’offerta tecnica 
Il TAR Lazio, Sez. IV, con sentenza n. 14255/2023 torna a esaminare la problematica dei limiti entro cui opera l’istituto generale del soccorso istruttorio.  La controversia riguardava una gara in cui, al fine dell’attribuzione di una quota del punteggio tecnico (massimo 4 punti) venivano valorizzati, quale esperienza professionale specifica, i lavori pregressi eseguiti dai concorrenti. La lex specialis di gara prescriveva espressamente che tali lavori eseguiti dovessero essere comprovati esclusivamente tramite allegazione dei CEL, escludendo la possibilità di autocertificazione.  Da un lato, il TAR ha confermato come ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 241/1990, “le Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica devono acquisire d’ufficio i documenti necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento”.  Pertanto, anche in assenza di allegazione dei CEL, bene ha fatto la stazione appaltante a valorizzare, con attribuzione di punteggio, i lavori autodichiarati da parte del concorrente eseguiti a favore della medesima stazione appaltante. Viceversa, per la parte di lavori pregressi di competenza di altre amministrazioni, non comprovati tramite la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, il TAR ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione che non abbia ritenuto di attivare il soccorso istruttorio e non ha valorizzato tali lavori ai fini dell’attribuzione del punteggio. Ciò sulla base del principio già espresso di recente dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 7870/2023: “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”. 

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