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Adeguamento economico del contratto nell’ambito del nuovo codice di contratti pubblici

D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36

In ordine all’adeguamento economico del contratto, si richiamano due disposizioni:

– art. 9 – Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

– art. 60 – Revisione prezzi

Con il nuovo Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 36/2023, è stato introdotto il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, la cui previsione ed applicazione si palesano particolarmente rilevanti per tuti gli operatori economici, soprattutto in seguito agli eccezionali e generalizzati aumenti dei prezzi dell’energia, dei carburanti e delle materie prime che sono intervenuti negli ultimi mesi dell’anno 2022, nonché delle difficoltà generate dallo stato di emergenza dovuto dall’evento pandemico da Covid_19.

In particolare, l’art. 9 prevede il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali in favore della parte svantaggiata, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto; tale diritto è azionabile dalla parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 (Revisione prezzi) e 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione).

Assolutamente vincolante appare, l’art. 60, c. 1, secondo cui “Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.”

In dettaglio, si segnala che tale clausola:

–  non apporta modifiche contrattuali che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

–  si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera,    

   della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo;

– opera nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

–  ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

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