Costituire una cooperativa

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.” 

Articolo 45 della Costituzione italiana

La cooperativa in 10 domande

Quali sono le caratteristiche distintive dell’impresa cooperativa? Perché fare una cooperativa e non un’impresa diversa, quali vantaggi ci sono? La cooperativa è un ente non-profit? Quali tipologie di cooperative esistono? Rispondiamo a queste e ad altre domande nell’opuscolo scaricabile qui sotto.

L’impresa cooperativa è un’impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A. La cooperativa pone al centro le persone, per questo pone dei limiti alla remunerazione del capitale, garantendo così la centralità dei soci. Tra i principi fondamentali che regolano l’impresa cooperativa:

Democrazia: La cooperativa è un’impresa “democratica” che prevede un forte controllo da parte dei soci secondo il principio “una testa, un voto”, indipendentemente dalla propria quota sociale.

Mutualità: Il rapporto mutualistico si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci. La mutualità può avere forme diverse:vantaggi, benefici o migliori condizioni. L’essenza del rapporto mutualistico è il “ristorno”, un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, non indistintamente e in modo eguale ma proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi avuti con la cooperativa.

Intergenerazionalità: L’impresa cooperativa prevede l’indivisibilità del patrimonio e il reimpiego degli utili nell’impresa stessa, garantendo così lavoro stabile, sviluppo nel tempo e stabilità economica della società. Queste condizioni rendono l’impresa cooperativa un’ impresa “sostenibile” e attenta alle opportunità delle generazioni future.

Essere padroni di sé stessi, poter decidere liberamente insieme agli altri soci senza doversi sottomettere alle decisioni di altri. La cooperativa è un’impresa che attenua la conflittualità interna, proprio grazie alla forte partecipazione democratica dei soci ai processi decisionali. Inoltre l’impresa cooperativa non necessita di un capitale minimo per essere costituita a differenza delle altre imprese di capitali. La cooperativa è un’impresa che rivolge particolare attenzione alle persone e alla comunità in cui opera, non può “delocalizzare”, garantisce una forte flessibilità organizzativa che si concretizza con la possibilità di realizzare patti sociali tra i soci per organizzarsi liberamente garantendo sempre e comunque gli interessi dell’impresa stessa.

La cooperativa è un’impresa a tutti gli effetti, non è un ente non-profit, né un’associazione di volontariato; le associazioni sono persone giuridiche che non perseguono uno scopo economico come l’impresa, non sono costituite allo scopo di esercitare un’attività imprenditoriale, ma sono costituite per scopi ideali  di tipo socio – culturale o altri.

La cooperativa persegue uno scopo economico mutualistico, non lucrativo, l’intento dei soci non è quello di ripartirsi l’utile della propria attività. Lo scopo mutualistico, è quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato da soli.

Il ristorno è lo strumento per attribuire ai soci la restituzione di una parte del prezzo pagato per acquisire servizi, oppure l’incremento dei prezzi per il conferimento di beni o servizi effettuati o la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato dai soci lavoratori.

La cooperativa finalizza la maggior parte degli utili al conseguimento degli obiettivi dei soci e in tal senso li destina alla patrimonializzazione della società., mentre le altre società devono remunerare i soci proporzionalmente alla propria partecipazione societaria. In cooperativa non è vietato ripartire gli utili, anche se la legge pone dei limiti alla possibilità di distribuire gli stessi ai soci.

Una particolare tipologia di cooperative è quella delle cooperative sociali, che essendo onlus per legge, rientrano nella categoria del non-profit.

La cooperativa è un’impresa a tutti gli effetti, non è un ente non-profit, né un’associazione di volontariato; le associazioni sono persone giuridiche che non perseguono uno scopo economico come l’impresa, non sono costituite allo scopo di esercitare un’attività imprenditoriale, ma sono costituite per scopi ideali  di tipo socio – culturale o altri.

La cooperativa persegue uno scopo economico mutualistico, non lucrativo, l’intento dei soci non è quello di ripartirsi l’utile della propria attività. Lo scopo mutualistico, è quello di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato da soli.

Il ristorno è lo strumento per attribuire ai soci la restituzione di una parte del prezzo pagato per acquisire servizi, oppure l’incremento dei prezzi per il conferimento di beni o servizi effettuati o la maggiorazione retributiva per il lavoro prestato dai soci lavoratori.

Le cooperative possono essere di lavoro in cui i soci sono i lavoratori stessi, di consumoe utenza: in cui i soci sono i consumatori o utenti, mentre nelle cooperative di dettaglianti sono i commercianti; le cooperative agricole: oltre ad essere cooperative di lavoro, possono essere anche di conferimento, in cui il socio “conferisce” appunto alla cooperativa i propri prodotti affinché questa possa ottenere un prezzo migliore sul mercato. Le cooperative sociali possono essere cooperative di utenza nel caso delle cooperative di tipo A o di lavoro nelle cooperative di tipo B.

Le imprese cooperative operano in tutti i settori produttivi su tutto il territorio nazionale:

Produzione e lavoro: manifatturiero, industriale, edilizia, meccanico, energia, consulenza

Servizi: web, manutenzione, vigilanza, logistica, trasporti, ristorazione, global service

Grande distribuzione: consumatori, utenza, dettaglianti

Agricoltura e pesca: coltivazione, allevamento, trasformazione, pesca

Turismo: servizi per il turismo, accoglienza

Cultura e media: stampa, internet, servizi culturali e museali, organizzazione eventi

Credito, finanza, assicurazioni: servizi bancari, servizi finanziari, servizi assicurativi

Salute e sociale: sanità, benessere, disabilità, infanzia, disagio sociale

Abitazione: politiche abitative, efficientamento energetico

Per trasformare un’idea progettuale d’impresa in una impresa cooperativa è necessario:

 – Essere almeno 3 soci

–  Redigere l’Atto costitutivo e lo statuto per atto pubblico

–  Iscrizione nel Registro delle imprese

–  Attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.

–  Comunicazione d’inizio attività all’Agenzia dell’Entrate e alla Camera di   Commercio

–  Iscrivere la cooperativa all’Albo nazionale delle Cooperative

Per conoscere in dettaglio le informazioni necessarie per gli atti si rinvia al codice civile

Per la cooperativa non è previsto un valore minimo di capitale sociale, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima  di 100.000 euro.

Il capitale iniziale deve comunque essere adeguato agli scopi prefissati e ad affrontare le spese iniziali per:

  • Notaio (per la redazione dello statuto)
  • Iscrizione al Registro delle Imprese
  • Iscrizione all’Albo nazionale

A queste possono aggiungersi ulteriori spese di consulenza per la redazione del regolamento e del business plan (altamente consigliato).

  • La cooperativa deve ogni anno destinare almeno il 30% degli utili netti a riserva indivisibile volto alla patrimonializzazione dell’impresa e versare il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico per la promozione dell’impresa e del modello cooperativo.

Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in relazione al fatto che parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci, ma vengono nuovamente investiti nell’impresa, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione. Lo Stato decide quindi di “premiare” il ruolo sociale dell’impresa cooperativa.

Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell’impresa che al suo scioglimento).

I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente, cioè opera principalmente con i propri soci.

Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile

Le cooperative hanno gli stessi organi sociali previsti per le società di capitali: assemblea, consiglio di amministrazione o amministratore unico, collegio sindacale.

L’assemblea: Le modalità di svolgimento dell’assemblea sono fondamentalmente le stesse previste nelle altre forme societarie, l’unica vera peculiarità è il principio “una testa, un voto“, in base alla quale ogni socio può esprimere un solo voto a prescindere dalla propria partecipazione al capitale sociale. Esiste solo una deroga che prevede nelle cooperative di lavoro la possibilità per i soci finanziatori di esprimere più voti fino ad un massimo di 1/3 dei voti dell’assemblea (la proporzione deve essere sempre rispettata in assemblea e mantenere la proporzione anche sulle presenze effettive) allo scopo di evitare che possano condizionare la vita e le scelte della società.

Il Consiglio di amministrazione: può delegare proprie funzioni a o uno o più membri così come nelle altre società di capitali, ma non può esercitare tale facoltà su alcune materie per le quali è previsto l’obbligo di deliberare in forma collegiale: ammissione di nuovi soci, il recesso del socio, l’esclusione del socio, le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico. Su queste ultime è opportuno che lo statuto dia indicazioni precise sulla remunerazione della prestazione mutualistica, sul ristorno, sul conferimento.

Il Collegio sindacale: ha gli stessi requisiti e compiti previsti nelle altre società, ma non tutte le cooperative (sia quelle a modello s.p.a. che quelle a modello s.r.l.) hanno l’obbligo di istituire il collegio sindacale.

Legacoop è un’associazione di rappresentanza delle cooperative italiane, nata nel 1886, oggi rappresenta 15.000 cooperative.

Legacoop offre a tutte le sue aderenti una gamma di servizi per la gestione e la crescita dell’impresa cooperativa e porta le istanze della cooperazione sui tavoli istituzionali.

L’adesione a Legacoop avviene a livello territoriale, la quota di adesione è proporzionale al fatturato della cooperativa e al settore di appartenenza; le neonate cooperative invece non pagano il contributo associativo il primo anno. Il contributo associativo include una serie di servizi oltre l’accesso all’area riservata e ai servizi on-line del portale Legacoop.

Il movimento cooperativo ha al suo interno numerosi strumenti finanziari in grado di finanziare la cooperativa nella fase di start up, nella fase di consolidamento e patrimonializzazione e supportarla nella fase di espansione e investimento.

Legacoop per far conoscere a tutte le cooperative interessate le opportunità offerte dal movimento cooperativo ha costituito una rete di esperti finanziari che sui territori incontrano le imprese e promuovono le convenzioni, gli accordi e gli strumenti finanziari riservati alle cooperative aderenti.

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SPORTELLO DI INFORMAZIONE APERTO AL PUBBLICO

In virtù della funzione istituzionale di promozione cooperativa la Lega Regionale svolge anche funzione di sportello informativo a disposizione di tutti i cittadini che intendono avere informazioni sulla cooperazione (aspetti giuridici, fiscali e previdenziali). Lo sportello offre assistenza gratuita nella fase di ideazione e costituzione di nuove imprese cooperative e nella redazione di piani di sviluppo. 

Legacoop conduce inoltre un’adeguata azione a sostegno delle cooperative e dei cooperatori intervenendo in tutte le istanze degli enti locali nelle quali si trattano materie che riguardano la cooperazione, anche designando, all’uopo, propri rappresentanti. 

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