Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 15.12.2023
1 premessa
Con il DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024 o decreto “Anticipi”), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244 ed entrato in vigore il 19.10.2023, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro.
Il DL 18.10.2023 n. 145 è stato convertito nella L. 15.12.2023 n. 191, pubblicata sulla G.U. 16.12.2023 n. 293 ed entrata in vigore il 17.12.2023, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 145/2023, ad esclusione di quelle riguardanti le locazioni turistiche e le locazioni brevi, che saranno analizzate in una successiva circolare.
2 fringe benefit – nuova modalità di determinazione per i prestiti ai dipendenti
I co. 3-bis e 3-ter dell’art. 3 del DL 145/2023, inseriti in sede di conversione in legge, intervengono sull’art. 51 co. 4 lett. b) del TUIR, modificando la modalità di calcolo dei fringe benefit sotto forma di prestiti ai dipendenti.
2.1 distinzione tra tasso fisso e variabile
In caso di concessione di prestiti ai dipendenti, ai fini del calcolo del fringe benefit, si assume il 50% della differenza tra:
- l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (non più quindi considerando il TUR al 31 dicembre di ciascun anno);
- l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
La nuova disciplina distingue quindi il TUR da prendere a riferimento per il calcolo. In particolare:
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello alla data di concessione del prestito;
- per i prestiti a tasso variabile, rileva il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
2.2 decorrenza
La nuova modalità di determinazione è applicabile già dal periodo d’imposta 2023 (periodo d’imposta in corso al 17.12.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023).
3 rottamazione dei ruoli ex l. 197/2022 – proroga delle rate
La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto una rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022, che ha come effetto l’abbattimento delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
La domanda andava presentata entro il 30.6.2023.
Il 31.10.2023 e il 30.11.2023 sono scadute le prime due rate relative alla rottamazione dei ruoli.
In base all’art. 4-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, i suddetti pagamenti si considerano tempestivi se avvengono, in unica soluzione, entro il 18.12.2023.
Rammentiamo che l’omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme determina l’inefficacia della rottamazione, quindi riemergerebbe il debito a titolo di sanzioni, interessi e aggi.
4 riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato – ulteriore PROROGA
Con l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, è stata prevista una procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, che ha come effetto l’esclusione delle sanzioni amministrative e penali.
La procedura riguarda le indebite compensazioni del credito d’imposta per ricerca e sviluppo effettuate sino al 22.10.2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.
Vi rientrano i crediti per le attività svolte dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (anni 2015 – 2019 per i soggetti “solari”).
Con l’art. 5 del DL 145/2023, come modificato in sede di conversione in legge, i termini per effettuare la regolarizzazione in esame sono stati ulteriormente differiti.
4.1 Termine per la domanda
Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.
In base al testo originario del DL 145/2023, il termine per presentare l’istanza è stato posticipato dal 30.11.2023 al 30.6.2024.
In sede di conversione in legge del DL 145/2023, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30.7.2024.
4.2 Termini di pagamento
Il pagamento delle somme può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate annuali.
Per effetto del DL 145/2023, il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato dal 16.12.2023 al 16.12.2024.
Le restanti due rate scadono conseguentemente il 16.12.2025 e il 16.12.2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2024.
Esclusione della compensazione
Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
4.3 revoca della domanda
I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata possono, entro il 30.6.2024, revocare la domanda.
Le modalità per la revoca saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
5 SOSTITUTI D’IMPOSTA – dematerializzazione dei modelli 730-1 – soppressione dell’obbligo
L’art. 4-quinquies co. 1 e 2 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 37 co. 2-bis del DLgs. 241/97, elimina l’obbligo, in capo ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale:
- di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
- di conservare copia di tali schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I suddetti obblighi, introdotti dall’art. 2 del DL 73/2022, si sarebbero dovuti applicare a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023, da trasmettere l’anno prossimo.
La “marcia indietro” in esame sembra causata dalle difficoltà di garantire il rispetto della privacy dei lavoratori che presentano i modelli 730 nei confronti del proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro) in relazione all’invio telematico da parte di quest’ultimo di dati “sensibili” relativi, ad esempio, alle convinzioni religiose o all’adesione a partiti politici, che possono emergere dai modelli 730-1.
6 novità in tema di fatture elettroniche e corrispettivi telematici
In sede di conversione in legge del DL 145/2023 sono state inserite due disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici.
6.1 ABROGAZIONE DELL’OBBLIGO DI INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI AL SISTEMA Tessera Sanitaria
Con l’art. 4-quinquies co. 3 del DL 145/2023 è stato abrogato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie, parafarmacie, ottici). L’obbligo sarebbe dovuto decorrere dall’1.1.2024.
La trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera sanitaria rimane applicabile in via facoltativa.
6.2 consultazione delle fatture elettroniche ricevute da consumatori finali
Per effetto della modifica all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 operata dall’art. 4-quinquies co. 4 del DL 145/2023, è stata eliminata la necessità, da parte dei consumatori finali, di manifestare un’esplicita richiesta per l’accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti.
Il cessionario o committente non soggetto passivo IVA potrà quindi reperire le fatture elettroniche ricevute all’interno della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza una previa adesione.
7 accesso AL 5 PER MILLE PER LE ONLUS – proroga del regime transitorio
L’art. 17-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2024 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille applicabile alle ONLUS.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (quindi dal 2025).
Fino al 31.12.2024, le citate ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
8 ENTI SPORTIVI – PROROGA DEL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO STATUTARIO alla riforma dello sport
Per effetto di quanto previsto dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, che interviene sull’art. 7 co. 1-quater e sull’art. 12 co. 2-bis del DLgs. 36/2021, il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla Riforma dello sport slitta dal 31.12.2023 al 30.6.2024; viene prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro.
A differenza di quanto previsto per gli enti del Terzo settore, non sono previste modalità o maggioranze semplificate ai fini dell’approvazione delle delibere assembleari di modifiche statutarie.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 co. 1-quater del DLgs. 36/2021, la mancata conformità dello statuto alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello sport porterà alla cancellazione d’ufficio dell’ente dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
9 credito d’imposta per il settore musicale – incremento del limite massimo
L’art. 13-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, incrementa l’importo massimo del credito d’imposta per il settore musicale riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, disciplinato dall’art. 7 del DL 91/2013.
Il credito d’imposta è quindi riconosciuto:
- in misura pari al 30% dei costi agevolabili;
- fino all’importo massimo di 2.000.000,00 di euro nei tre anni d’imposta (in luogo del precedente limite massimo di 1.200.000,00 euro).
L’agevolazione si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
10 aliquota iva per gli integratori alimentari
L’art. 4-ter del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari di cui al DLgs. 21.5.2004 n. 169, “in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987”.
I suddetti prodotti, a prescindere dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, vengono ricompresi nell’ambito applicativo del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, relativo alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07)”.
Non si applica ai prodotti in commento l’esclusione prevista dal richiamato n. 80) della Tabella A, parte III, per gli “sciroppi di qualsiasi natura”.
11 regime di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica
L’art. 4-quater del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha esteso l’applicabilità del regime di esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona con finalità di diagnosi e cura.
11.1 Ambito applicativo
La nuova disposizione estende il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72:
- alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica;
- solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
11.2 decorrenza ed efficacia
La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023, vale a dire dal 17.12.2023.
Resta fermo il trattamento IVA applicato alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla suddetta data.
12 assistenza durante le verifiche fiscali
Durante la verifica fiscale il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle Corti tributarie (dottore commercialista, avvocato).
In base all’art. 8-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, rimane fermo che il contribuente può essere rappresentato da un procuratore generale o speciale, che non necessariamente deve essere un soggetto abilitato alla difesa.
Se la procura è conferita al coniuge o a parenti/affini entro il quarto grado oppure ad uno dei dipendenti dalla persona giuridica, la procura può non essere autenticata.
Invece, come di consueto, se la procura è conferita ad un soggetto abilitato alla difesa, la procura è autenticata dal professionista stesso.
13 transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione E adesione DELl’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 4-quinquies del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, modifica l’art. 1-bis co. 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, stabilendo che, ai fini dell’adesione alla proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 63 del DLgs. 14/2019, con falcidia del debito da parte dell’Amministrazione finanziaria, al ricorrere di alcune condizioni, si rende necessario il parere di una struttura centrale dell’Agenzia delle Entrate, da definire con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
Ciò però al ricorrere di tre condizioni:
- che la proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- che l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia e preveda una “falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori”;
- che l’entità di detta falcidia superi una soglia di significatività da individuarsi mediante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La decorrenza della modifica dovrà essere individuata da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che comunque sarà applicata alle proposte di transazione presentate a partire dall’1.2.2024.
14 deposito dei bilanci e iscrizioni di atti nel registro imprese – estensione agli esperti contabili
L’art. 8-ter del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato l’art. 31 della L. 340/2000, sostituendo, ai commi 2-quater e 2-quinquies, i riferimenti agli iscritti “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” con i riferimenti agli iscritti “nelle Sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
Anche gli iscritti nella Sezione B dell’Albo possono, quindi, se muniti di firma digitale ed a ciò incaricati dai legali rappresentanti della società:
- provvedere al deposito, presso il Registro delle imprese, dei bilanci e degli altri documenti di cui all’art. 2435 c.c.;
- richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali ciò sia richiesto e per la cui redazione la legge non preveda espressamente l’intervento di un notaio.
I suddetti professionisti, ove abbiano provveduto al deposito del bilancio e degli altri documenti ad esso correlati, possono altresì attestarne la conformità agli originali depositati presso la società.
Trasferimento di quote di srl
La modifica in esame sembra ora consentire anche agli iscritti nella Sezione B dell’Albo il deposito, presso il Registro delle imprese, degli atti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di srl; deposito che, ai sensi dell’art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008, può essere effettuato“a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340”.
15 proroga dello “smart working” PER I GENITORI LAVORATORI CON FIGLI “UNDER 14”
L’art. 18-bis del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2023 al 31.3.2024 il diritto al lavoro agile (c.d. “smart working”) previsto dall’art. 90 co. 1 e 2 del DL 34/2020 per:
- i lavoratori genitori con figli “under 14”;
- i soggetti maggiormente esposti al rischio.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, se non siano forniti dal datore di lavoro.
15.1 Genitori lavoratori con figli “under 14”
Il diritto dei lavoratori genitori con figli “under 14” a svolgere la prestazione in modalità agile spetta anche in assenza di accordo individuale, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
15.2 Lavoratori maggiormente esposti al rischio
L’art. 90 co. 1 del DL 34/2020, al secondo periodo, dispone che il diritto allo smart working spetti, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio COVID-19, in ragione dell’età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
16 DISPOSIZIONI PREVIDENZIALI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO
Il co. 3-bis dell’art. 16 del DL 145/2023, inserito in sede di conversione in legge, integra l’art. 33 co. 2 del DLgs. 36/2021 laddove è previsto che, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Nel dettaglio, si stabilisce che la predetta disposizione va interpretata nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva secondo le modalità disciplinate dall’art. 1 co. 3, 4 e 5 del DLgs. 30.4.97 n. 166 (in pratica, ci si riferisce al massimale annuo indicato all’art. 2 co. 18 della L. 335/95) per le citate tutele, inclusi gli assegni per il nucleo familiare e la NASpI.