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Incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato, micro e consolidato

Novità del D. Lgs. 6.9.2024 n. 125

Premessa

Il DLgs. 6.9.2024 n. 125, oltre a recepire la direttiva comunitaria in materia di rendicontazione di sostenibilità, ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha previsto un incremento, nella misura del 25%, dei limiti dimensionali relativi all’attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L’intervento determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO e DEL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-bis
co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-ter
co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000,00 euro (in precedenza il limite era 175.000,00 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000,00 euro (in precedenza il limite era 350.000,00 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-ter co. 4 c.c., le società che si avvalgono delle semplificazioni ivi previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.

Ai fini di un più rapido confronto, si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella.

Limiti dimensionaliMicro impreseBilancio abbreviatoBilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale≤ 220.000 euro≤ 5,5 milioni di euro> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite
e delle prestazioni
≤ 440.000 euro≤ 11 milioni di euro> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati
in media durante l’esercizio
≤ 5 unità≤ 50 unità> 50 unità

Verifica del superamento dei limiti

  • In riferimento alle società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato nel primo esercizio” di attività.
  • In riferimento alle società già in attività, il superamento dei limiti di­men­sionali deve essere verificato “per due esercizi consecutivi”. Il documento CNDCEC novembre 2012 (parte I, § 1) suggerisce, di poter usufruire della fa­col­tà di re­digere il bi­lan­cio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’e­ser­ci­zio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Nota bene: I parametri da rispettare non devono necessariamente essere coin­­cidenti (do­cumento CNDCEC 15.4.2009, § 2). Risulta, quindi, possibile applicare le semplificazioni in esame laddove in un esercizio non siano superati due parametri, mentre nell’esercizio succes­si­vo non siano superati parametri diversi.

Decorrenza dei nuovi limiti

Il DLgs. 125/2024 entrato in vigore il 25.9.2024, non contiene, con riferimento all’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, una specifica norma di decorrenza.

Con riferimento ai precedenti adeguamenti, in mancanza di tale norma di decorrenza, si riteneva che i nuovi parametri trovassero sicuramente applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento che li aveva introdotti. Maggiori incertezze sorgevano, invece, con riferimento ai bilanci chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma approvati successivamente.

Adottando tale interpretazione, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi (o approvati) a partire dal 25.9.2024.

I nuovi parametri introdotti dal D.lgs. 125/2024 dovrebbero, quindi, trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall’1.1.2024.

LIMITI PER LA REDAZIONE DEL bilancio consolidato

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 2 lett. a) n. 1 del D.Lgs. 125/2024 all’art. 27 co. 1 del DLgs. 127/91, non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 20.000.000,00 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 40.000.000,00 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 (invariato).

Non è stato, invece, modificato l’art. 27 co. 1-bis del D.Lgs. 127/91, ai sensi del quale la verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), maggiorando del 20% i limiti numerici relativi agli attivi degli Stati patrimoniali e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tuttavia, per effetto del rinvio operato da tale ultima disposizione ai limiti indicati nel precedente comma 1, in caso di verifica effettuata su base aggregata:

  • il limite relativo agli attivi degli Stati patrimoniali è portato a 30.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 24.000.000,00 di euro);
  • il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni è portato a 60.000.000,00 di euro (in precedenza il limite era 48.000.000,00 di euro).

Entrata in vigore dei nuovi limiti

Con riferimento all’entrata in vigore dei nuovi limiti si rimanda alle considerazioni sopra esposte per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro.

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