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Inosservanza della c.d. “clausola sociale” e potere di disposizione esercitato dall’Ispettorato del lavoro, Tar Basilicata, Sez. I, 31/03/2025 n. 214, ex art. 57 del D.lgs. 36/2023

Preme segnalare l’intervento del dell’Ispettorato del Lavoro in materia di inosservanza della c.d. “clausola sociale”, oggetto di gravame innanzi al Tar Basilicata.

Nel caso di specie, la ricorrente contestava il provvedimento con cui l’Ispettorato del Lavoro disponeva in capo alla medesima, ai sensi dell’art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, di provvedere all’assunzione di una signora ed alla sua adibizione ad educatrice presso l’asilo nido comunale (gestito, a seguito di gara pubblica, dalla società ricorrente), eccependo il potere di disposizione esercitato dallo stesso Ente ispettivo, che non potrebbe avere ad oggetto l’irregolarità in questione (riguardante, invece, la materia degli appalti).

Il provvedimento dell’Ispettorato veniva giustificato dall’accertata inosservanza della c.d. “clausola sociale” (che impegna l’affidatario del servizio, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario), prevista dalla lex specialis di gara  (in recepimento dell’art. 57 del D.lgs. 36/2023, nonché della L.R. Basilicata n. 24/2010), in relazione alla lavoratrice (già dipendente, con contratto a tempo determinato, del precedente gestore del servizio comunale),

La società ricorrente giustifica la mancata assunzione della lavoratrice in quanto in possesso di contratto a tempo determinato (ma è stato accertato, in sede istruttoria, l’intervenuto assorbimento di due lavoratrici anch’esse con un pregresso rapporto di lavoro a termine, nonché l’assunzione di una nuova unità lavorativa al suo primo incarico nella struttura).

Nell’ambito del ricorso il Tar Basilicata, Sez. I, 31/03/2025 n. 214, sostiene, che l’avversato provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, si presentava rispondente alla portata precettiva del modello normativo di riferimento, atteso che il potere sanzionatorio dello stesso Ente ispettivo si estende anche a tale fattispecie con il solo limite di quelle fattispecie “già assoggettate a sanzioni penali o amministrative” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8/3/2024, n. 2278; T.A.R. Basilicata, sez. I, 21/11/2023, n. 677).

Ciò posto, non vi sono plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche l’acclarata (ingiustificata) inosservanza della clausola sociale prevista dal bando di gara e, in generale, prescritta dall’art. 57 del D.lgs. 36/2023 ovvero, in termini analoghi, dalla L.R. n. 24/2010, venendo in rilievo una condotta integrante, pur sempre, l’inosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato.

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