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L.R. 24/97 – Promozione e sviluppo della cooperazione

Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Art. 1

Oggetto.

1. La Regione dell’Umbria in conformità agli artt. 45 della Costituzione e 17 del proprio Statuto ed a quelli fissati dall’Alleanza cooperativa internazionale riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. La Regione per i fini di cui al comma 1:

– promuove e sostiene le diverse forme di associazione e di cooperazione tra lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e cittadini;

– disciplina gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese cooperative operanti nell’ambito delle materie di competenza regionale.

Art. 2

Consulta regionale della cooperazione.

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive.

2. La Consulta è composta:

a) dall’assessore regionale alla cooperazione che la presiede;

b) da un esponente designato da ciascuno degli organismi riconosciuti di rappresentanza del movimento cooperativo umbro, di seguito denominati Centrali cooperative;

c) da 6 membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 4, scelti tra esperti in materia di cooperazione.

3. La Consulta viene integrata dall’assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato.

4. La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall’assessore alla cooperazione.

Art. 3

Compiti della Consulta.

1. La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:

a) formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materia di cooperazione;

b) esprime il parere sui criteri adottati dal comitato di valutazione di cui all’art. 6;

c) formula proposte per il coordinamento degli interventi in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie;

d) formula proposte per l’attività di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati presenti nel S.I.R., in materia di imprese cooperative;

e) propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le Centrali cooperative dei contributi di cui all’art. 4.

2. La Consulta per il suo funzionamento può dotarsi di un apposito regolamento interno.

3. Il presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sulla attività svolta in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione.

Art. 4

Centrali cooperative.

1. La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per la funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare la società cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo regionale.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Giunta regionale eroga alle Centrali riconosciute un contributo annuale tenuto conto della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e della qualità e quantità dei servizi offerti da ciascuna di esse.

3. Le Centrali cooperative, entro il 31 gennaio, comunicano alla Giunta regionale il proprio programma di attività e una relazione delle iniziative realizzate nell’anno precedente con il contributo della Regione.

Art. 5

Strutture consortili operanti nel settore del credito.

1. La Regione sostiene le iniziative consortili promosse da soggetti operanti nel settore della cooperazione quando non riconducibili a specifiche normative di settore, dirette in particolare:

a) ad agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;

b) a favorire il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali e i processi di ristrutturazione aziendale;

c) a promuovere una azione contrattuale di raccolta di risorse sui mercati finanziari;

d) a sviluppare il sistema della mutua garanzia;

e) a collaborare alla creazione di una rete delle istituzioni finanziarie;

f) a migliorare la comunicazione tra imprese e sistema bancario, anche al fine del miglior utilizzo degli strumenti finanziari esistenti.

2. La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti nell’ambito delle strutture di cui al comma 1, che contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei contributi in conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell’art. 15 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12. Al fine di agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale pur non organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell’art. 15, della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, destinando a tal fine quota parte pari al 25 per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell’art. 13 della presente legge.

Art. 6

Progetti di cooperazione e integrazione.

1. La Regione sostiene e favorisce processi di cooperazione e di integrazione tra imprese cooperative e tra queste ed altri soggetti della comunità regionale al fine di ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche e di accrescere l’efficienza delle misure agevolative.

2. I progetti relativi possono essere presentati da consorzi di cooperative, da più cooperative in associazione tra loro, e da altri soggetti operanti nel settore della cooperazione, anche per il tramite delle Centrali cooperative.

3. I progetti, non riconducibili alla vigente normativa regionale per i singoli settori possono riguardare:

a) iniziative di integrazione intercooperativa;

b) certificazioni delle produzioni, dei servizi e della qualità aziendale;

c) acquisizione di know how, tecnologie e metodi di produzione compatibili con l’ambiente;

d) qualificazione della struttura organizzativa;

e) rapporto con il mercato e l’utenza.

4. Particolare priorità è attribuita ai progetti che consentono un incremento dei livelli occupazionali.

5. Nella valutazione dei progetti costituiscono altresì parametri preferenziali l’adozione di istituti della qualità, quali i bilanci sociali e i codici etici.

6. Per il finanziamento dei progetti aventi dette finalità la Regione provvede alla necessaria dotazione di risorse anche mediante l’utilizzo di fondi comunitari, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e, qualora necessario, stanziando con legge di bilancio appositi fondi sul capitolo 5563 istituito con la presente legge.

7. La Regione riconosce ai soggetti operanti nel mondo della cooperazione un contributo per la redazione dei progetti, nella misura del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge.

8. La Regione istituisce, presso l’Area economia e lavoro, un comitato di valutazione formato da dipendenti di tutte le strutture regionali interessate, con il compito di esaminare i progetti presentati.

9. I criteri di valutazione dei progetti e le modalità di concessione dei finanziamenti sono sottoposti al preventivo parere della Consulta di cui all’art. 2, nonché della commissione di cui all’art. 17 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, per i progetti che riguardano le cooperative sociali, e vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

Promozione della cooperazione sul territorio.

1. La Giunta regionale per la promozione della cooperazione potrà avvalersi di forme diverse di articolazione territoriale e sociale anche mediante la stipula di convenzioni con enti locali, Centrali cooperative, Associazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni di categoria.

Art. 8

Unità informativa per la cooperazione.

1. Presso l’Area economia e lavoro è istituita una unità informativa per la cooperazione, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definire le regole di scambio dei dati tra le strutture regionali interessate, al fine di osservare il fenomeno cooperativo nel suo insieme;

b) raccogliere e normalizzare i dati dei vari enti operanti nel settore, attraverso il loro collegamento in rete;

c) organizzare l’integrazione e l’aggiornamento dei dati;

d) predisporre un sistema esperto di supporto alle politiche regionali di intervento a favore delle imprese cooperative;

e) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni trattate;

f) esplicare attività di ricerca e studio del bacino cooperativo umbro;

g) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione;

h) monitorare il termine di pagamento per la fornitura dei servizi resi alla pubblica amministrazione da società cooperative.

2. L’unità informativa per la cooperazione opera in raccordo con le Centrali cooperative, con le quali la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni per acquisire annualmente tutte le informazioni utili alla conoscenza del fenomeno cooperativo.

3. L’unità informativa per la cooperazione è istituita nell’ambito del Sistema informativo regionale.

Art. 9

Formazione professionale.

1. La Regione nell’ambito della propria programmazione in materia di formazione professionale, tiene conto delle iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.

2. I progetti formativi trovano attuazione all’interno delle procedure e dei piani annualmente adottati dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Attività promozionale.

1. L’attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è inserita nell’ambito dei piani annuali di promozione della commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa al connesso finanziamento.

2. La Regione favorisce la partecipazione di società cooperative a progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 11

Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 5 maggio 1976, n. 20.

 

Art. 12

Norma transitoria.

1. La Consulta di cui alla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20, resta in carica fino all’insediamento della Consulta prevista dall’art. 2, cui la Regione provvede nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale per l’anno 1997, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

a) lire 350.000.000 per le finalità di cui all’art. 4, con iscrizione al cap. 5561 di nuova istituzione denominato: “Contributi a favore del movimento cooperativo”;

b) lire 300.000.000 per le finalità di cui all’art. 5, con iscrizione al cap. 5562 di nuova istituzione denominato: “Contributi diretti ad agevolare l’accesso al credito da parte di imprese cooperative”;

c) lire 100.000.000 per le finalità di cui all’art. 6, con iscrizione al cap. 5563 di nuova istituzione denominato: “Contributi per la redazione di progetti diretti a favorire i processi di cooperazione e di integrazione tra le imprese cooperative”;

d) lire 50.000.000 per le finalità di cui all’art. 8, con iscrizione al cap. 5515 di nuova istituzione denominato “Spese per l’unità informativa per la cooperazione”.

2. All’onere complessivo di lire 800.000.000 previsto al precedente comma si fa fronte come segue:

a) quanto a lire 500.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto all’esistente cap. 5560 della parte spesa del bilancio regionale 1997;

b) quanto a lire 200.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione dell’esercizio 1996, elenco n. 5, allegato a detto bilancio che in attuazione dell’art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza dell’anno 1997;

c) quanto a lire 100.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto dall’esistente cap. 2882 della parte spesa del bilancio regionale 1997.

3. La Giunta regionale, a norma dell’art. 28, comma 2 della legge regionale n. 23 del 1978, legge di contabilità, è autorizzata ad apportare al bilancio regionale di previsione per l’anno 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1998 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell’art. 5 della legge regionale n. 23 del 1978.

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