Cerca
Close this search box.

Nuovo CCNL di settore quale causa di modifica del contratto di Appalto, sia in corso di esecuzione, che prima della stipula

Nella recentissima sentenza del TAR Campania Napoli, sez. I del 13/06/2024 n.3735, è stato affermato un principio che, ad oggi, risulta quantomeno controverso: quello secondo cui la stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale (CCNL) di settore, obbliga al riequilibrio del contratto d’appalto, sia in corso di esecuzione, sia prima della stipula, trattandosi di sopravvenienze normative espressamente indicate come condizioni legittimanti dall’art.106 del D.lgs. 50/2016 e, oggi, dall’art.9 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Nella predetta sentenza, il TAR, nel richiamare l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, secondo il quale “la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, […] impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare (…)” – n.d.r. duranteil procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta –  “(…) se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi(Cons. Stato – sez. V, 7/7/2023 n. 6652; conf., Cons. Stato – sez. V, 15/1/2024 n. 453), evidenzia la circostanza in base alla quale è doveroso per la Stazione Appaltante, nel caso di sopravvenienze di fatto e di diritto che intervengano nel corso del procedimento di gara e prima dell’aggiudicazione (come può esserlo per l’appunto il rinnovo di un CCNL di settore), procedere ad una loro attenta considerazione al fine di preservare la garanzia di affidabilità dell’offerta, assicurando di conseguenza l’adeguamento dei livelli retributivi prima della stipula del contratto d’appalto.

Tale esigenza di garanzia va quindi attuata anche in sede del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta al fine di “prevenire un vulnus di qualità e affidabilità in executivis”, aprendo una rilevante riflessione in ordine all’eventuale aumento del valore contrattuale rispetto all’importo posto a base di gara.

Dopodiché però la stessa autorità giudicante avanza oltre, enucleando quello che risulta essere un principio fondamentale, che potrebbe dirimere gran parte delle controversie che scaturiscono dal rinnovo dei CC.CC.NN.LL. di settore.

Il Giudice Amministrativo, infatti, nella sentenza in parola, premettendo che “all’adeguamento si sarebbe dovuto far fronte anche qualora […] avviato il rapporto sulla base dei costi della manodopera stimati, si fosse posto l’obbligo di applicare i nuovi livelli salariali” e richiamando l’art. 106 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, anche qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali “la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” (co. 1, lett. c), n. 2), termina per affermare che, in tale ambito, “vi debbano rientrare i contratti collettivi nazionali di lavoro, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono (dall’art. 2 del d.lgs. n. 40/2006 che, modificando l’art. 360 c.p.c., ammette al n. 3 il ricorso per cassazione per violazione di norme dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro, la dottrina giuslavoristica ne ha finanche desunto la riconducibilità alle fonti di diritto)”.

L’inserimento, operato dal TAR nella sua pronuncia, del contratto collettivo nazionale fra le sopravvenienze normative da cui potrebbe scaturire la rinegoziazione delle condizioni del contratto d’appalto, va quindi ad integrare con un tassello fondamentale il quadro già molto ricco di sentenze che vedono ormai granitico il principio, sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea, secondo il quale “l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano (…) i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica” (Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sent.7 settembre 2016).

Principio, infine, che è stato finanche espressamente affermato e sancito dagli artt.9 e 120 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Articoli recenti

Newsletter

Se ricevere i nostri articoli direttamente sulla tua mail, iscriviti alla nostra newsletter.