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Principali novità del decreto lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 1.05.2023 che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

  • Cuneo fiscale: si innalza dal 2% al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023 (con esclusione della tredicesima). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
  • Fringe benefit: incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
  • Contratti a termine: variano le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, comprese le proroghe e i rinnovi. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi ma non eccedente i 24 mesi:
    • nei casi previsti dai contratti collettivi;
    • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31.12.2024;
    • per sostituire altri lavoratori.
  • Somministrazione: si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Periodo di prova: la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario; in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.
  • Dilazione: per il pagamento dilazionato dei debiti contributivi aumenta il numero di rate previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.
  • Ricongiunzione: per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti si modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • Riscossione Inps: gli uffici Inps potranno invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.
  • L’Inps può trasmettere al contribuente la comunicazione di anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare elementi, fatti o circostanze a proprio favore.
  • Il contribuente che provvede alla regolarizzazione delle anomalie ed effettua entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta; in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata. Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente;
  •  Reddito di cittadinanza: dal 1.01.2024 arriverà l’assegno di inclusione rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60 e che potrà arrivare a 500 euro al mese (630 euro se composta da over 67 o con disabili gravi), cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto:
  1. verrà erogato per 18 mesi e potrà essere rinnovato, dopo lo stop di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Necessario essere residenti in Italia da almeno cinque anni e avere un Isee non superiore a 9.360 euro. Per avere il beneficio ci si dovrà iscrivere al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl);
  2. occupabili (strumento di attivazione al lavoro): per gli occupabili partirà dal 1.09.2023 la partecipazione a corsi di formazione, di qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per 12 mesi, non rinnovabili.


di Dimensione Azienda Soc Coop

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