1 Premessa
Con il DL 29.9.2023 n. 131, pubblicato sulla G.U. 29.9.2023 n. 228, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti in materia di energia e di adempimenti fiscali.
Il DL 131/2023 è entrato in vigore il 30.9.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 131/2023.
Il DL 131/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 RAVVEDIMENTO “SPECIALE” per le violazioni relative alla certificazione deI CORRISPETTIVI
L’art. 4 del DL 131/2023 prevede un ravvedimento speciale per i soggetti (es. commercianti al minuto e assimilati) che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
2.1 ambito di applicazione
Entro il 15.12.2023 è infatti possibile ravvedere le violazioni commesse dall’1.1.2022 fino al 30.6.2023 anche se già constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di
contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
La novità consiste nel fatto che in base alle regole ordinarie il verbale osta al ravvedimento.
2.2 modalità di regolarizzazione
Le violazioni andranno ravvedute mediante il pagamento integrale dell’imposta e degli interessi
legali; per le sanzioni, invece, occorre avere riguardo al momento temporale della
commissione della violazione e la riduzione della sanzione del 90% sarà a 1/8 o a 1/7.
Le altre violazioni commesse (ad esempio, l’infedele dichiarazione IVA 2023 relativa all’anno 2022) potranno del pari essere ravvedute, in base alla disciplina ordinaria; lo stesso vale per gli omessi
versamenti dell’IVA periodica e per l’eventuale tardivo/omesso versamento del saldo 2022 delle imposte sui redditi e del primo acconto 2023.
2.3 invio di comunicazioni di anomalie
Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea, il provv. Agenzia delle Entrate 3.10.2023 n. 352652 ha stabilito l’invio ai soggetti passivi IVA di comunicazioni di potenziali anomalie basate dal confronto tra:
elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari;
amministrazioni.
2.4 SANZIONE ACCESSORIA
Le violazioni relative ai corrispettivi ravvedute in base alla disciplina dell’art. 4 del DL 131/2023 non sono ricomprese nel computo delle quattro distinte violazioni nel quinquennio idonee a
determinare la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima.
3 proroga dell’aliquota iva del 5% sul gas metano
L’art. 1 co. 5 del DL 131/2023 prevede che si applichi l’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, la predetta
aliquota agevolata si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi.
Ai sensi del co. 6 del citato articolo, l’aliquota IVA del 5% riguarda anche:
4 riforma delle agevolazioni sotto forma di contributi per le imprese “energivore”
L’art. 3 del DL 131/2023 modifica il regime delle agevolazioni a favore dei soggetti a forte
consumo di energia elettrica (c.d. imprese “energivore”), a decorrere dal 2024.
4.1 requisiti
Possono accedere alle agevolazioni in esame le imprese che, nell’anno precedente alla
presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh.
Tali imprese devono inoltre rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:
Possono accedere alle agevolazioni anche le imprese che operino in un settore o sotto-settore che sia considerato ammissibile. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del
sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.
Esclusioni
Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di difficoltà secondo la normativa comunitaria.
4.2 CONTRIBUTI
Alle suddette imprese sono riconosciuti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al
sistema elettrico ex art. 3 co. 11 del DLgs. 16.3.99 n. 79, relativi al sostegno delle energie
rinnovabili.
In particolare, spettano i seguenti contributi:
sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa;
afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa;
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5% del valore lordo
aggiunto dell’impresa;
elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5% del valore lordo aggiunto dell’impresa.
4.3 disposizioni attuative
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’ARERA, saranno individuati i criteri e le modalità per:
4.4 autorizzazione comunitaria
L’efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.