1 premessa
Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
- dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Esclusione della proroga per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%
A differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Analogamente alle proroghe intervenute in anni scorsi, deve ritenersi che la proroga in esame si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%
Il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023.
2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
Come precisato dal comunicato stampa, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Soggetti che svolgono attività agricole
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. 330).
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato stampa precisa che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale
In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi).
Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.
2.4 Contribuenti “estranei” agli ISA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga in esame, rimangono quindi fermi i termini ordinari di versamento:
- entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero dall’1.7.2023 al 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2023
La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2023 per effetto della:
- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2022 dopo il 31.5.2023);
- data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2022 – 30.6.2023).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2022 e approvazione del bilancio 2022 il 22.6.2023, i termini di versamento del saldo relativo al 2022 e del primo acconto del 2023 scadono:
- il 31.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2023 (30° giorno successivo al 31.7.2023), con la maggiorazione dello 0,4%.
3 versamenti che rientrano nella proroga
La proroga al 20.7.2023 riguarda i “versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni” dei redditi e IRAP, che sarebbero scaduti il 30.6.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, quindi in particolare:
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
- il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
L. 190/2014; - il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della c.d. “tassa etica”;
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa, capital gain in regime di dichiarazione) o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle
persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE); - l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
3.1 Versamento del saldo IVA 2022
Poiché il comunicato stampa fa espresso riferimento anche alla dichiarazione IVA, la proroga dal 30.6.2023 al 20.7.2023 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2022 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2023).
Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2022 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2023, potrà essere effettuato entro il 20.7.2023, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.
Se il versamento del saldo IVA 2022 viene ulteriormente differito al 31.7.2023, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.
Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2022:
- entro il 20.7.2023, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno);
- entro il 31.7.2023, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 20.7.2023 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20.7.2023 al 31.7.2023.
3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, i contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Pertanto, in relazione ai contribuenti che rispettano le previste condizioni, deve ritenersi che possano beneficiare della proroga al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche i versamenti del saldo per il 2022 e del primo acconto per il 2023 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.
Soci di srl “non trasparenti”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2023 senza la maggiorazione dello 0,4%, ricorrendone le condizioni.
4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 20.7.2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
- giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2023:
- se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 21.8.2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2023, e del fatto che il 20 agosto cade di domenica);
- se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2023.