Nota del Ministero delle Imprese 20.06.02024, n. 0036904 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai soci volontari nei CdA delle cooperative sociali. Secondo la Direzione Generale dei Servizi di Vigilanza, in assenza di espressa contraria previsione normativa, è da ritenersi regolare il Consiglio di amministrazione di una cooperativa sociale composto integralmente da soci volontari.
In tali casi, tuttavia, è necessaria una verifica più approfondita dell’attività svolta in concreto dai componenti dell’Organo amministrativo, ponendo particolare attenzione sul ruolo esercitato dai soci volontari nominati nel Consiglio di amministrazione.
Il revisore deve pertanto accertare la partecipazione concreta alle adunanze del consiglio, il contributo effettivo alle scelte gestionali e l’apporto decisionale, l’esercizio della rappresentanza e ogni altro aspetto tipico del ruolo conferitogli dall’assemblea. Nel caso in cui, dall’analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l’irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l’ente a revocare l’amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell’ente e, conseguentemente, proporre l’adozione del provvedimento ritenuto idoneo.