Workers Buyout
Cos’è il Workers buyout
Con il termine workers buyout si intendono le cooperative nate per iniziativa di dipendenti che rilevano l’azienda – o un ramo di essa – e riescono in questo modo a mantenere un’attività produttiva, altrimenti destinata alla chiusura, e il proprio posto di lavoro. Questo modello, può trovare attuazione non solo in casi di crisi aziendale o processi di ristrutturazione, ma anche a fronte di difficili ricambi generazionali nelle imprese familiari. I processi di WBO che vanno a buon fine consentono di evitare la disoccupazione e, talvolta, di creare nuova occupazione; preservano ricchezza, professionalità e competenze; mantengono unità produttive sul territorio, al fine di sostenerne lo sviluppo.
Il Socio lavoratore
I lavoratori diventano imprenditori di se stessi associandosi in una cooperativa di lavoro. I lavoratori assumono un ruolo diverso: il rapporto con il lavoro cambia, si arricchisce di maggiori soddisfazioni, ma anche di nuovi impegni e responsabilità.
Il successo dell’impresa sta nel sostegno reciproco fra i soci lavoratori della cooperativa. Attivando la partecipazione, essi arricchiscono la società di sapere ed esperienze che provengono da tutti i livelli dell’organizzazione aziendale .
La partecipazione dei soci lavoratori coinvolti nel progetto, è il fattore determinate che fa si che le imprese rigenerate abbiano un tasso di sopravvivenza superiore a quello delle aziende tradizionali.
La cooperativa di produzione e lavoro
L’impresa cooperativa è costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A. La cooperativa pone al centro le persone, garantendo la centralità dei soci, ha dei limiti alla remunerazione del capitale e per questo beneficia di una tassazione agevolata. La cooperativa è un’impresa “democratica” che prevede il principio “una testa, un voto”, indipendentemente dalla propria quota sociale .
Ha scopo mutualistico, che è quello di far ottenere ai soci continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle disponibili sul mercato del lavoro. Il Ristorno si configura come lo strumento tecnico che la cooperativa ha a disposizione per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa medesima, nel limite del 30% retribuzioni corrisposte al socio nell’anno di riferimento. Il Ristorno rappresenta quindi un’integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni lavorative del socio nelle cooperative di produzione e lavoro.
Normativa
La Legge Marcora – L. 49 del 27/02/1985 – ha istituito un Fondo destinato alla salvaguardia dell’occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi. Il Fondo è attualmente gestito da CFI che, in qualità di investitore istituzionale, utilizza le risorse conferite dal Ministero dello Sviluppo Economico per finanziarie la crescita di imprese cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento in capitale sociale e in capitale di debito. Destinatari dell’intervento sono piccole e medie imprese costituite nella forma di cooperativa di produzione e lavoro e cooperativa sociale.
Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa sottoposta alla procedura. (Art. 11 comma 2 D.L. 145/2013).
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni…dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. ( art. 8 comma 1 D. Lgs 22/2015) .
La liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Art. 1 – Comma 12 Legge 160/2019) .
Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 134 , introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. (Art. 1 – Comma 271 Legge 178/2020).
Cosa fa Legacoop
Le strutture territoriali di Legacoop, in accordo con i sindacati, supportano i lavoratori e futuri soci nella valutazione economica e sociale del progetto e, in caso di fattibilità, li accompagnano nella costituzione della cooperativa, nel reperimento delle risorse finanziarie, e nel definire il percorso di trasferimento di beni e assets dalla vecchia azienda. Le iniziative di WBO vedono impegnati prioritariamente i lavoratori soci nella costituzione del capitale sociale della nuova cooperativa. Si tratta delle uniche risorse che i lavoratori mettono nel rischio d’impresa, senza coinvolgere i patrimoni personali e di famiglia .
I lavoratori possono ottenere dall’Inps l’anticipazione dell’indennità di disoccupazione «NASPI», a condizione di re-investirla in qualità di socio lavoratore nel capitale sociale di una società cooperativa di lavoro. In presenza di progetti di WBO meritevoli, il capitale sociale versato dai lavoratori viene raddoppiato da Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, e da CFI, società partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Centrali Cooperative, che gestisce il Fondo istituito dalla Legge Marcora del 1985.